Sistema di tracciabilità dei rifiuti 2023: panoramica sui documenti e le sanzioni previste

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RENTRI

Il RENTRI, ossia il Registro di Carico e Scario dei Rifiuti è entrato in vigore lo scorso 15 giugno con il Regolamento recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152”. 

Si tratta del nuovo registro digitale che permetterà di gestire la tracciabilità dei rifiuti speciali (pericolosi o non pericolosi) in maniera completamente digitale. Ricordiamo che le modalità operative del nuovo sistema non sono ancora note, ma saranno definite successivamente con diversi decreti direttoriali del MASE. Infatti, la piena attività del RENTRI sarà preceduta da una fase transitoria che vedrà la sua fine a febbraio 2026. Le iscrizioni sono state scaglionate in questo modo:  

  • dal 15 dicembre 2024 entro il 13 febbraio 2025: Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali 

  • dal 15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025: Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti:  

  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell’art.12 comma 1 

I documenti obbligatori 

Con il Decreto Ministeriale n.59/2023 ovviamente sono state introdotte alcune novità anche per il registro di carico e scarico, il FIR e il MUD sebbene, come anticipato, saranno i successivi decreti a definirne le modalità operative.  
Sono ovviamente i documenti che la normativa prevede per documentare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti.
 

Registro di carico e scarico  

Il registro di carico e scarico contiene in ordine cronologico tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei rifiuti prodotti, in termini di qualità e quantità, che costituiscono prova della loro tracciabilità, della loro produzione e del loro invio al recupero e allo smaltimento. 

Il registro deve essere trasmesso con periodicità mensile ed entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione e le modifiche introdotte con il DM n.59/2023 riguardano:  

  • l’introduzione delle casuali di movimentazione di carico e scarico  

  • l’eliminazione dell’unità di misura del volume 

  • l’aggiunta di una sezione dedicata alla rettifica del movimento, di una sezione dedicata allo stoccaggio istantaneo e di una sezione dedicata all’esito del conferimento con il peso verificato a destino  

I registri dovranno essere redatti a partire dalla data di iscrizione al RENTRI in modalità digitale con vidimazione ovviamente digitale tramite l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione delle camere di commercio.  

Formulario di identificazione del rifiuto

Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) insieme al registro di carico e scarico concorre a controllare il flusso di movimentazione dei rifiuti speciali. Si tratta, nello specifico, del documento emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti contenente le informazioni relative al rifiuto speciale e agli operatori coinvolti che, tra le altre, hanno il compito di integrarlo e sottoscriverlo nelle diverse fasi del trasporto. 

L’introduzione del RENTRI non sostituisce il modello indicato nel TUA, ma integra alcune novità. Infatti, il DM n.59/2023 approva il modello stabilito dall’articolo 193 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Testo unico Ambientale) il quale chiarisce che deve contenere:  

  1. il nome e l’indirizzo del produttore e del detentore  

  1. l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto (quindi tutti i codici CER e la classe di pericolo) 

  1. l’impianto di destinazione 

  1. data e percorso dell’instradamento  

  1. nome ed indirizzo del destinatario  

Sempre in conformità all’articolo 193 è confermata la platea di soggetti obbligati alla tenuta dei FIR. Innanzitutto, l’emissione del documento è a cura del produttore, delegabile al trasportatore in caso di impossibilità, ma comunque confermando la responsabilità del produttore su quanto viene dichiarato.    

Fermo restando queste disposizioni, sono stati aggiunti dei riquadri dedicati:  

  • agli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione  
  • analisi / rapporto di prova e classificazione del rifiuto  
  • trasporto intermodale e micro-raccolta

Secondo il comma 4 dell’art. 5 del DM menzionato, il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale. Quindi, anche i nuovi FIR saranno vidimati digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco e saranno esigibili anche durante il trasporto tramite dispositivi mobili al fine di semplificare e rendere agevole il controllo. Il FIR, ovviamente, verrà trasmesso tramite RENTRI in sostituzione a quanto disposto dall’art. 188 del TUA. 

Il MUD

A prescindere dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, Il MUD, ossia il modello unico di dichiarazione ambientale è una comunicazione che enti e imprese per legge devono presentare annualmente indicando la quantità e il tipo di rifiuti che hanno gestito l’anno precedente.   

Il MUD 2023 è stato approvato con il DPCM 3 febbraio 2023, che sostanzialmente ha introdotto alcune novità operative rispetto alla versione precedente ma che conferma la parte sostanziale che analizziamo brevemente insieme. 

Il modello si compone di 6 comunicazioni che identificano la topologia di rifiuti per cui è necessario presentare il modello e dai soggetti così individuati:  

1. comunicazione rifiuti 

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; 

  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi; 

  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006. 

2. comunicazione veicoli fuori uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

3. comunicazione imballaggi 

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti  

  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio

4. comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione 

  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati). 

5. comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014

6. comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti obbligati all’iscrizione al REGISTRO AEE (produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Si deve fare attenzione al fatto che è necessario presentare un MUD per ogni unità locale, vale a dire per ogni sede presso la quale sono stati detenuti i rifiuti e svolte le attività correlate da parte del dichiarante.

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Le sanzioni previste 
 

Per analizzare le infrazioni documentali relative ad errori o omissioni relative alla compilazione della documentazione analizzata, dobbiamo considerare le sanzioni previste dall’articolo 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”. Per comodità distinguiamo le sanzioni per ciascun documento, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi.  

Sanzioni che riguardano il Registro di carico e scarico  

Rifiuti non pericolosi  

Omissione o incompletezza (art.258 commi 2 e 3) del registro di carico e scarico: la sanzione amministrativa prevista pecuniaria è compresa tra i 2.000 euro e i 10.000 euro. Ridotta tra i 1.400 euro e i 6.200 euro nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti 

Rifiuti pericolosi  

Omissione o incompletezza (art.258 commi 2 e 3) del registro di carico e scarico: la sanzione amministrativa prevista pecuniaria è compresa tra i 10.000 euro e i 30.000 euro, con la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese fino ad 1 anno della carica rivestita dal responsabile. Ridotta tra i 2.070 euro e i 12.400 euro nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. 

Per entrambe le tipologie, in caso di:  

  • Informazioni incomplete o inesatte (art.258 commi 5 e 4) del registro di carico e scarico per errori formali, che comunque consentono di riscostruire le informazioni dovute, comportano una sanzione pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro 

  • mancata conservazione dei registri di carico e scarico prevede sempre una sanzione amministrativa tra i 260 euro e i 1.550 euro. 

Sanzioni che riguardano il Formulario 

Rifiuti non pericolosi  

Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza FORMULARIO o con FORMULARIO INCOMPLETO o INESATTO prevedono una sanzione amministrativa tra i 1.600 euro e i 10.000 euro. 

Rifiuti pericolosi  

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza FORMULARIO o con FORMULARIO INCOMPLETO o INESATTO prevedono una sanzione amministrativa tra i 1.600 euro e i 10.000 euro ai quali si aggiunge la reclusione fino a 2 anni (articolo 483 del codice penale). Secondo l’articolo 258 del Codice dell’Ambiente, “Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.” 

Per entrambe le tipologie, in caso di: 

  • Trasporto con formulario incompleto o inesatto ma comunque contenente le informazioni per ricostruire le informazioni mancanti prevede una sanzione amministrativa tra i 260 euro e i 1.550 euro  

  • Mancata conservazione del formulario, in violazione dell’art. 193 la sanzione amministrativa prevista è tra i 260 euro e i 1.550 euro.  

Sanzioni MUD

In caso di omessa o incompleta presentazione del MUD la sanzione amministrativa prevista è compresa tra i 2.000 euro e i 10.000 euro.  

Nel caso in cui la comunicazione del MUD sia incompleta o inesatta per presenti errori formali dimostrabili tramite denunce o fatture la sanzione scende tra i 260 euro e i 1.550 euro.  

In caso di tardato invio della comunicazione del MUD entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione amministrativa è tra i 26 euro e i 160 euro.