Sistema di tracciabilità dei rifiuti: il 15 giugno è entrato in scena RENTRI

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RENTRI

RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: con la dematerializzazione del sistema di tracciabilità si semplificano gli adempimenti per i soggetti coinvolti.  

Il 31 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 il Decreto 4 aprile 2023 n.59 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ossia il Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attuativo dal 15 giugno 2023. 

Tale regolamento introduce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, c.d. RENTRI, ossia una nuova forma di tracciabilità dei rifiuti basata interamente sul digitale. Si compone infatti di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo allo scopo di assolvere in maniera digitale: 

  • all’emissione dei formulari di trasporto,  

  • alla tenuta dei registri corologici di carico e scarico.  

Secondo il ministro Pecchetto l’obiettivo dell’intervento è quello di “garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: ed è questa a sfida del nuovo Registro. 

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

  • Anagrafica degli iscritti: che raccoglie i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative a specifiche autorizzazioni.

  • La sezione della tracciabilità: che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari, relativi gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e ai percorsi di geolocalizzazione di cui all’art.16 del decreto legislativo 152/2006.  

Consente al contempo un maggior controllo sulle attività di gestione dei rifiuti e mette a disposizione dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero della materia.  

Il provvedimento, inoltre, definisce (art 1):  

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazionedi cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi, 

b)le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti,da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, 

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); 

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché' le  modalità  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove  possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; 

f)  le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006; 

g)le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo; 

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario 

Il nuovo registro, in sostituzione al vecchio SISTRI, si compone di 24 articoli e tre allegati che disciplinano rispettivamente:  

  • Il modello di registro cronologico di carico e scarico (i nuovi modelli dovranno essere utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati all’iscrizione) già preposto dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n.145 e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 

  • Il formulario di identificazione, predisposto dal decreto ministeriale 1° aprile 1998 n. 148, dal decreto 5 febbraio 1997 n.22 a cui si aggiunge l’obbligo di redigere il MUD, modello unico di dichiarazione dei rifiuti prodotti o gestititi annualmente, secondo la legge 70/1994 

  • Il contributo annuale e diritto di segreteria. 

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Lo smaltimento dei rifiuti nel contesto italiano ed europeo

Le tematiche legate alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente sono sempre state prioritarie.  

In particolare, il trasporto dei rifiuti ha sempre interessato la politica comunitaria e nazionale che a lungo hanno sottolineato l’importanza di questa fase per evitare mal gestione e dispersione nell’ambiente.  

Infatti, già la direttiva 2008/98/CE prevede che tutti gli Stati Membri adottino una serie di misure volte a garantire che il ciclo di vita del rifiuto pericoloso sia seguito in modo tale da garantire la protezione dell’ambiente e della salute dell’essere umano. Ovviamente requisito che si traduce nell’utilizzo di alcuni strumenti già menzionati. 

Infatti, il RENTRI, vagliato dagli stakeholder europei, è stato istituito in linea con gli obiettivi previsti dal Programma Nazionale per la gestione dei Rifiuti e si configura come una delle azioni della Strategia Nazionale Per L’economia Circolare (un primo tentativo è stato fatto con il SISTRI della Legge 296/2006).   

Il primo, definito dall’articolo 198 – bis del Testo Unico Ambientale e introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, rappresenta uno degli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati a livello nazionale ed europeo nell’ambito della transazione verso un’economia circolare, definendo una serie di obiettivi volti, per esempio, a contribuire alla sostenibilità nell’uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti e ad aumentare il tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio.  

Si configura, quindi, come uno strumento di supporto attraverso la definizione di macro-obiettivi, azioni, target, criteri e linee strategiche a cui Regioni e Province Autonome dovranno attenersi nell’elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti.     

La Strategia Nazionale Per L’economia Circolare invece è “un documento programmatico, all’interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare” possiamo leggere dal documento ufficiale.  

Il provvedimento, approvato tramite Decreto MITE n.259 del 24 giugno 2022 contiene tutti gli elementi richiesti dalla Commissione Europea nell’ambito della Arrangement del PNRR previsti appunto nella Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. 

Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, quindi, è previsto sia dalla Strategia Nazionale per l'economia circolare che dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, i quali includono tra i loro obiettivi il sostegno agli organi di controllo e alle forze dell'ordine nella prevenzione e nell'applicazione di misure repressive, mediante l'implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio e l'ottimizzazione del sistema di impianti e infrastrutture attraverso una pianificazione regionale che si basa sulla tracciabilità completa dei rifiuti. 

Quindi, il RENTRI, in questo contesto permetterà di “muoversi” in un ambiente più smart e rapido, dove aumenta la tracciabilità dei rifiuti prodotti e permettendo un maggiore controllo della filiera dello smaltimento e rispedendo di fatto alla necessità di verificare che lo smaltimento avvenga secondo i principi dell’economia circolare.  

I soggetti coinvolti

I soggetti che devono iscriversi al RENTRI, indicati nel Decreto-Legge 14 dicembre 2018 n.135, sono:     

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,  

  • i produttori di rifiuti pericolosi,  

  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,

  • i consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.  

  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. 

Questi, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, secondo l’articolo 13 del DM dovranno procedere all’iscrizione al RENTRI per scaglioni: 

  • a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;  

  • dal 15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025: enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con + di 10 dipendenti;  

  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art 12, comma 1. 

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La classificazione dei rifiuti

Ovviamente rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento i rifiuti prodotti dalle aziende, definiti rifiuti speciali, considerati pericolosi.  

Infatti, vale la pena ricordare che la classificazione di rifiuti avviene in base alla loro origine, da cui troviamo i rifiuti urbani (prodotti a livello civile) e i rifiuti speciali (prodotti invece da attività produttive) distinguibili a loro volta in rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi. 

Secondo l’art.184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali;  

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; 

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali industrial, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quarter);  

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;   

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;  

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;  

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;  

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;  

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate e fuori uso; 

l= i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti 

l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale 

Sono considerati pericolosi quei rifiuti che contengono al loro interno sostanze che possono danneggiare la salute dell’uomo, degli animali e della flora, rappresentando di fatto un pericolo nel breve o nel lungo termine. Sono classificati, quindi, in base ad alcune caratteristiche come: l’esplosività, l’infiammabilità, la tossicità, l’infettività, la capacità di sprigionare gas tossici al contatto con l’aria, o ancora quelli che possono infettare l’uomo o gli animali provocando malattie o malformazioni, ecc.  

Un elenco dei rifiuti pericolosi è dettagliato nella parte IV dell’allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Ai fini operativi, ogni classe di pericolosità presenta un codice HP che deve essere riportato sul formulario di identificazione rifiuto, sul registro di carico e scarico nella fase di tracciamento e per lo smaltimento.  

Viceversa, si possono considerare rifiuti non pericolosi, quelli che non contengono al loro interno sostanza considerate pericolose che possono causare danni a persone, animali e vegetazione.

Verso l'applicazione

In conclusione, possiamo sicuramente considerare cruciale l’importanza della gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali, ragion per cui diversi e continui sono gli interventi normativi e le soluzioni che vengono introdotte tra gli Stati Membri proprio per favorire una miglior gestione del ciclo di vita del prodotto.  Soprattutto, in un momento storico in cui gli strumenti a disposizione dell’uomo e la maggiore consapevolezza dell’importanza delle tematiche in ambito ESG crescono ogni giorno sempre di più.  

Ad oggi, non resta ai soggetti coinvolti, che adeguarsi al RENTRI e alle novità introdotte nel nuovo modello di registro di carico e scarico e di formulari FIR.  

È ragionevole pensare che dato il vasto arco temporale che oscilla tra i 18 e i 30 mesi, durante il periodo di transizione, le imprese saranno in grado di rispondere efficacemente a questo adeguamento. Inoltre, a differenza di quanto accaduto con il SISTRI, verranno emessi decreti direttoriali che esplicheranno al meglio le principali modalità operative e che chiariranno le operazioni per favorire l’interoperabilità del RENTRI con i gestionali già presenti sul mercato.  

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