Le operazioni internazionali
La cessione intracomunitaria si riferisce alla vendita di beni tra due soggetti passivi IVA situati in diversi Stati membri dell’Unione Europea. Secondo la normativa italiana, queste operazioni sono considerate “non imponibili” ai fini IVA, poiché l’imposta viene applicata nel Paese di destinazione dei beni. Questa disposizione è regolata dall’articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. n. 331/93.
Affinché una cessione intracomunitaria sia considerata non imponibile in Italia, è necessario che avvenga a titolo oneroso tra soggetti passivi IVA, con l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia a un altro Stato UE. L’acquirente deve essere identificato ai fini IVA in un altro Stato membro e comunicare il proprio numero VIES. Il cedente deve inoltre conservare idonea documentazione che provi il trasferimento, come contratti, fatture, CMR firmato o altri documenti equivalenti.
Ex Works: attenzione alle prove e alle sanzioni
Nelle operazioni intracomunitarie con clausola Ex Works (franco fabbrica), il venditore mette a disposizione i beni presso i propri locali, ma non si occupa del trasporto, che resta a carico dell’acquirente o di un soggetto da lui incaricato. Questo riduce il controllo del venditore sulla spedizione, rendendo più complessa la dimostrazione dell’effettivo trasferimento dei beni all’estero.
Dal 1° settembre 2024, se il venditore non riesce a comprovare l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, sarà applicata una sanzione pari al 50% dell’IVA che sarebbe stata dovuta.
DDT
- Documento di Trasporto (italiano)
- Serve per la circolazione della merce in Italia (o comunque nel territorio nazionale)
- È un documento fiscale: prova che la merce si è spostata (utile anche per la fatturazione)
- Obbligatorio in Italia se non vuoi emettere subito la fattura
- Emesso dal venditore o dal trasportatore
CMR
- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (internazionale)
- Serve per la circolazione internazionale della merce su strada tra paesi diversi
- È un documento contrattuale: dimostra l’esistenza e le condizioni del contratto di trasporto internazionale
- Obbligatorio nei trasporti internazionali su strada tra paesi aderenti alla Convenzione CMR
- Emesso normalmente dal trasportatore ma può coinvolgere anche mittente e destinatario
La soluzione
Nelle cessioni intra-UE di beni, la corretta raccolta e conservazione delle prove entro i termini previsti è essenziale per beneficiare della non imponibilità IVA. L’assenza di documentazione adeguata o la sua indisponibilità entro i limiti temporali stabiliti può comportare la perdita del beneficio fiscale e l’applicazione di sanzioni.
Vendita e uscita merci
Digitalizzazione dei documenti comprovanti la vendita e l’uscita delle merci dal territorio nazionale.
Dichiarazione di cessione
Generazione automatica della dichiarazione attestante l’avvenuta cessione, in conformità con le normative vigenti.
Raccolta delle prove
Automazione e digitalizzazione del processo di raccolta delle prove documentali da parte di: cedente, trasportatore e cessionario
Dimostrazione alle autorità
Implementazione di processi digitali per la dimostrazione efficace della cessione alle autorità di controllo e in ambito fiscale.
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