Abolizione dell’Esterometro cosa cambia dal 1° luglio 2022

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esterometro

Dal 1° luglio l’Agenzia Delle Entrate ha stabilito che la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero non avverrà più con l’esterometro ma tramite il SDI. 

A partire dal 1° luglio la trasmissione dei dati della fattura elettronica è obbligatoria anche per le fatture relative alle operazioni transfrontaliere. Infatti, è stato abrogato l’esterometro: l’adempimento introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 insieme all’obbligo di fatturazione elettronica allo scopo di fornire all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative alle transizioni che avvengono tra gli operatori economici stabiliti nel territorio italiano e quelli che risiedono all’estero.

Cosa prevede il provvedimento? 

Sono due i punti fondamentali di questa azione:

  1. Dal 1° luglio per tutte le operazioni effettuate con l’estero la trasmissione dei dati avviene utilizzando esclusivamente il sistema di interscambio, ben noto come SDI.
  2. La trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite SDI diviene necessaria per le operazioni estere di cessione beni, prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) e nei confronti dei soggetti al di fuori dello Stato. 

Quindi, il provvedimento stabilisce che per tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso/da soggetti esteri, i dati devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate in formato XML, già previsto per la fatturazione elettronica, inviando poi i file al Sistema di Interscambio. 

Per tanto per:

  • l’invio delle fatture attive verso soggetti esteri avverrà entro i termini fissati dalla legge per l’emissione di fatture;
  • per la recezione delle fatture passive da cedente o prestatore estero, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Come gestire questa novità? 

In molti hanno espresso dubbio e scetticismo rispetto alla trasmissione dei dati per le operazioni attive e passive. In particolare, se dovessero essere complete di descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi coinvolti. 
In questo senso l’AdE ha introdotto probabilmente la vera semplificazione, indicando in modo chiaro che: 

  • nel caso delle operazioni attive, se l’operatore italiano non utilizza lo stesso software di generazione del file XML che utilizza la fatturazione elettronica, ha la possibilità di valorizzare il campo 2.2.1.4 inserendo la parola “Beni”, la parola “Servizi” o, ancora, entrambe senza indicare altri dettagli ma rinviando alla descrizione nella fattura emessa.
  • per le operazioni passive ai fini della semplificazione entro i limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che non ci debba necessariamente essere la perfetta coincidenza delle informazioni. Dunque, i dati possono essere riportati in maniera più sintetica in caso di omogeneità tra beni o servizi acquistati. Di conseguenza anche in questo caso, nella generazione del file XML, il campo 2.2.1.4. può essere valorizzato inserendo la parola “Beni” o “Servizi” o entrambe così rimandando, come nel caso precedente, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto. 

Quali sono le esclusioni? 

Non sono colpite dal provvedimento, e quindi rimangono escluse dall’esterometro le operazioni:

  • documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI;
  • di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini dell’IVA;
  • di importo non superiore ai 5000 euro.

Cosa avviene in materia di Conservazione?

Nel caso delle operazioni attive, chiaramente l’Agenzia delle Entrate richiama l’obbligo di conservazione elettronica per le fatture in XML trasmesse tramite il Sistema di Interscambio dall’operatore italiano verso quello estero che ha comunicato il proprio codice destinatario, indicando nel codice paese del cessionario un valore diverso da IT.
In caso contrario, quando non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non c’è una bolletta doganale, deve essere utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX”, il codice del parse committente diverso da IT e pur non trattandosi di una fattura elettronica il documento potrà comunque essere conservato elettronicamente. 
Per il ciclo passivo, invece quando l’autofatturazione avviene solo tramite Sdi vige l’obbligo di fatturazione elettronica che rimane facoltativo nel caso si stratti di un documento extra SdI.  Inoltre, l’integrazione via SdI delle fatture – documenti ricevute da soggetti esteri tramite un altro canale potranno ugualmente essere conservati, in forma analogica o elettronica considerando che il relativo adempimento è compiuto quando le fatture estere sono allegate ai file TD17, TD18, TD19 inviate a SdI.