Esportazioni Extra UE: verso la scadenza del 7 novembre

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dogane export

Entro il 7 novembre 2023*, gli operatori che effettuano le esportazioni dovranno adattarsi alle nuove procedure digitalizzate per le dichiarazioni di esportazione e transito.

*N.B. Con l'informativa del 3 novembre 2023, ADM ha posticipato la scadenza dell'obbligatorietà dal 7 novembre a data destinarsi. L'articolo è stato scritto e redatto prima dell'aggiornamento menzionato e consultabile cliccando qui.

Con l’Informativa Prot. n.370606/RU del 9 agosto 2022, l’Agenzia Dogane ha fornito – al tempo - le prime indicazioni relative all’operazione di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e alle nuove modalità di accesso ai servizi e di gestione delle operazioni.

L’obiettivo dell’intervento è quello di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione e di transito Unionale/comune/TIR in risposta alla modifica di alcuni processi doganali e all'introduzione di nuovi per opera del Codice Doganale Unionale, del Regolamento Delegato e del Regolamento Esecutivo.

Le applicazioni e le modalità di accesso reingegnerizzate sono state rese operative attraverso la definizione di una roadmap di adesione in ambiente di test alle fasi funzionali AES (Automated Export System – PH1) per le operazioni di export, e NCTS (New Community Transit System – PH5) per le operazioni di transito, allo scopo di permettere agli operatori di adeguare nei tempi e modi corretti i propri processi alle nuove modalità. 

In particolare, con la nota 24910RU del 9 agosto 2022, l’ADM ha annunciato l’introduzione della gestione informatizzata:

  • Delle dichiarazioni di esportazione: ricordiamo che a partire dal giorno 8 giugno gli operatori hanno potuto aderire ad una fase di “avvio controllato” del nuovo sistema, avendo possibilità di presentate una dichiarazione doganale utilizzando i nuovi tracciati:
    • B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
    • B2: Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
    • B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
    • C1: Dichiarazione semplificata di esportazione;
    • C2: Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione;

      limitatamente alle seguenti coppie di regime richiesto-precedente:
    • 10 00 - Tracciato B1, B4;
    • 11 00 - Tracciato B1;
    • 21 00 - Tracciato B2;
    • 22 00 - Tracciato B2.
  • Delle dichiarazioni di transito: con interessati i tracciati:
    • D1: Regime speciale – dichiarazione di transito
    • D2: Regime speciale – dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti
    • D4: Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito Road Map.

  • Delle Nuove modalità di accesso ai servizi in questione: in quanto, con la reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0:
    • si passa allo scambio di messaggi con il dichiarante in formato XML tramite Web Service;
    • l’accesso al cassetto doganale avviene a valle del riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE;
    • l’invio dei messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale qualificata rilasciato da una Certification Authorities accreditata eIDAS.

Più nello specifico le novità sostanziali del progetto NCTS-PH5 per le dichiarazioni di transito (unionale/comune/TIR) si possono ricondurre alla possibilità, riservata allo speditore / speditore autorizzato, di rettificare oppure annullare la dichiarazione o iniziarla telematicamente prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.

Invece, la reingegnerizzazione delle operazioni di esportazione del progetto AES-PH1 presenta alcune nuove funzionalità, che:

    • consentono la presentazione della dichiarazione doganale in modalità parcellizzata, ossia attraverso molteplici invii parziali oppure tramite l’invio dei dati in un’unica soluzione, ossia in modalità completa;
    • permettono al dichiarante la presentazione, la rettifica e/o l’annullamento di una dichiarazione attraverso il dialogo con l’ufficio esportazione secondo una modalità completamente digitalizzata;
    • prevedono la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione della merce all’ufficio di esportazione,
    • introducono il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione (ora 9999).

Le ultime novità

La più recente diposizione relativa all’operatività dei sistemi di export e transito è la nota n. 579734 del 22 settembre 2023 - che integra e modifica quando previsto dalla precedente informativa n. 297845/RU del 08.06.2023 e dall’informativa 403084/RUI del 05.07.2023 - introduce e rende disponibili in ambiente di esercizio/produzione anche altre funzionalità. Queste integrazioni, aventi lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di esportazione e transito, assieme alle altre, possono essere riepilogate in:

1. Dichiarazione di Esportazione di Merce in Sospensione d’Accisa (Attivazione Interoperabilità AES/EMCS): gli operatori possono gestire la dichiarazione di esportazione di merci soggette a sospensione d’accisa in modo più efficiente.

2. Abilitazione delle Coppie di Regime Richiesto-Precedente per le dichiarazioni di esportazione, fornendo maggiore flessibilità nell’adempimento delle esigenze doganali.

3. Abilitazione delle Tipologie di Dichiarazione di Transito come specificate nella Code List del Data Element <DeclarationType>.

4. Gestione delle Dichiarazioni di Esportazione in “Triangolazione” e con “Cointestatari”: è possibile coinvolgere più parti attraverso il sistema.

5. Disponibilità dell’applicazione per la Verifica dei Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital

6. Deposito della Dichiarazione Doganale di Esportazione e Transito prima della presentazione delle merci ai sensi dell’art. 171 del CDU, migliorando il flusso delle operazioni.

7. Dichiarazione di Esportazione Seguita da Transito.

8. Abilitazione delle Dichiarazioni di Transito con Ufficio di Destinazione Estero.

9. Dichiarazione di Transito con Requisiti in Materia di Dati Ridotti tramite Messaggio D2.

10. Nuove Funzionalità nell’Ambito del Messaggio Dx: -Il messaggio Dx ora include ulteriori funzionalità, tra cui lo scarico del regime precedente (ex regime 8071),

  • lo scarico di partite di temporanea custodia generate in ambito Presentazione Merci (e-Manifest),
  • la rettifica e annullamento della dichiarazione di transito.

Va sottolineato però che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in considerazione dei risultati raccolti durante la fase di test in ambiente di addestramento, ha ritenuto necessario introdurre una nuova roadmap di adesione attraverso l’informativa del 21 agosto 2023 n.508708, stabilendo che:

  • dal 8 giugno al 6 novembre gli operatori hanno la possibilità di aderire in ambiente reale alle nuove ai nuovi servizi export e transito;
  • dal 7 novembre gli operatori devono aderire in ambiente reale ai nuovi servizi export e transito.

È fondamentale inoltre segnalare che la nuova gestione informatizzata dei processi e delle informazioni, riguarda anche:

  • Il Documento di accompagnamento all’esportazione (DAE): ora in formato PDF, che può essere prelevato dagli operatori economici tramite il servizio “Gestione Documenti” come indicato nel manuale utente “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Gestione Documenti – Dichiarazioni Doganali” pubblicato sul portale ADM. Si ricorda che sul DAE è riportato il codice MRN (Movement Reference Number).
  • Il messaggio IVISTO (IE599) contente l’esito l’esportazione che, sempre secondo il manuale “Servizio Acquisizione Informazioni Interoperabilità - Dogane Export" può essere richiesta attraverso l’operazione “richiestaalvisto”.

In conclusione, rispetto a quanto argomentato fino ad ora, dobbiamo considerare che il percorso di adeguamento, progressivamente condiviso con gli stakeholder interessati, sta andando verso la sua scadenza. E, quindi, a partire dal 7 novembre 2023 – gli operatori economici dovranno adattarsi alle nuove procedure digitalizzate e considerare per le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente i nuovi tracciati.

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