Operazioni intracomunitarie: facciamo chiarezza

  • Tempo di lettura: 5 minuti
cessioni intracomunitarie facciamo chiarezza

Che cosa sono le operazioni intracomunitarie?

Con il termine “operazioni intracomunitarie” ci si riferisce agli scambi tra paesi membri dell’Unione Europea, ovvero alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni, rese e ricevute, di servizi che vengono scambiate fra soggetti passivi IVA appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.

Quando un operatore italiano effettua una cessione nei confronti di operatori comunitari, esse sono “non imponibili” IVA. A questa operazione è infatti applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

 Per poter parlare di operazioni intracomunitarie relative alle merci è necessaria la presenza dei seguenti elementi:

  • Due soggetti: l’operatore che effettua la transazione e l’operatore che riceve la transazione. Questi due soggetti devono essere identificati ai fini IVA nei due territori comunitari di appartenenza ed essere iscritti nella banca dati VIES.
  • Trasferimento di beni: deve essere a titolo oneroso e comportare il passaggio della proprietà delle merci dal cedente al cessionario.
  • Movimentazione fisica: ci deve essere una transazione effettiva, ovvero fisica, delle merci da un territorio comunitario ad un altro territorio appartenente all’Unione Europea.

 Dal 1° gennaio 2020, per garantire controlli più efficaci, è stato inserito il possesso di un valido numero di identificazione IVA da parte del soggetto passivo o dall’ente non soggetto passivo, destinatario di una cessione intracomunitaria di beni.

In particolare, il fornitore deve verificare lo status dell’acquirente, attraverso il sistema VIES prima di emettere una fattura senza l’applicazione dell’IVA.

Gli obiettivi delle operazioni intraUE sono ben precisi:

  • Rafforzare l’armonizzazione comunitaria.
  • Prevenire le frodi in materia di IVA e garantire maggiori certezze nel diritto degli operatori economici in attesa del 2022 anno in cui si avrà il passaggio al regime definitivo IVA.

 Le aree di intervento sono le seguenti:

  1. Numero di identificazione IVA del cessionario: requisito essenziale per poter beneficiare della non imponibilità dell’IVA.
  2. Utilizzo del call of stock più semplici.
  3. Semplificazione delle norme relative alle vendite a catena.
  4. Prova del trasporto della cessione comunitaria.

Le differenze tra cessioni intracomunitarie e acquisti intracomunitari

Cessioni intracomunitarie di beni

Le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993, quando:

  • Sono compravendite a titolo oneroso e le merci vengono trasportate o spedite nel territorio di altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto.
  • Sono cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni che non siano soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari, e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
  • Sono cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, in altro Stato membro di beni destinati ad essere installati in loco, montati o assemblati da parte del fornitore o per suo conto.

Acquisti intracomunitari di beni

Gli acquisti intracomunitari di beni invece sono assoggettati al regime IVA italiano quando avvengono a titolo oneroso, tra un cedente soggetto passivo in altro Stato membro e un acquirente soggetto passivo in Italia, entrambi iscritti al VIES, con l’introduzione fisica dei beni nel territorio italiano.

La fattura senza imposta emessa dal cedente o prestatore UE, per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizio ricevute, deve: 

  • Essere numerata ed integrata dal committente italiano.
  • Indicare gli elementi che concorrono a formare la base imponibile.
  • Indicare l’ammontare dell’imposta.

 Le fatture emesse dal fornitore intraUE, ricevute dal cessionario residente senza aggravio d’imposta, devono essere numerate, integrate e annotate distintamente nel registro delle vendite e, contestualmente, nel registro degli acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93).

Di contro, i servizi generici prestati a persone fisiche o resi a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (cioè i rapporti B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’art. 45 Direttiva IVA).

Non si può parlare invece di acquisti intracomunitari quando si è hanno i seguenti casi specifici:

  • Si introducono beni nel territorio dello Stato, in un deposito IVA.
  • Si introducono nel territorio italiano beni per la lavorazione, riparazioni o manipolazioni usuali, nel caso in cui gli stessi vengano spediti fuori dallo stato in cui è avvenuta la lavorazione al termine di questa.
  • Si ha un utilizzo temporaneo dei beni per l’esecuzione di prestazioni di servizi in Italia da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nello stato.
  • Si acquistano impianti o macchinari che vengono installati in Italia da parte del fornitore o da un terzo per suo conto.
  • Si introduce nel territorio italiano gas mediante sistemi di gas naturale o di energia.
  • Si acquistano beni sui quali il cedente beneficia dell’esonero dell’IVA nel proprio Stato d’origine.
Dogane: i nuovi processi documentali per le importazioni