Firma elettronica avanzata

È una tipologia di sottoscrizione in cui assumono particolare rilevanza aspetti specifici del processo di riconoscimento del sottoscrittore.

Infatti, disciplinata dall’art. 3 del Regolamento eIDAS, una firma elettronica è “avanzata” se soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 26 del medesimo regolamento, tra cui rientrano:  

  • La connessione univoca al firmatario 
  • L’idoneità ad identificare il firmatario 
  • La creazione della firma tramite dati che il firmatario può utilizzare sotto il suo esclusivo controllo  

Il collegamento ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati (probabilmente l’aspetto che più la differenzia rispetto alla firma elettronica “semplice”)  

Nell’ordinamento italiano invece alla FEA sono richieste caratteristiche più ampie, tra cui l’utilizzo di dati, dispositivi e procedure che permettano di affermare con sicurezza che sia stata creata da una determinata persona in grado di generarla sotto il suo esclusivo controllo e possesso e la capacità della FEA di rilevare eventuali modifiche apportate al documento in un momento successivo. In questo senso, assumono centralità: 

soggetti che erogano le soluzioni FEA da utilizzare nei rapporti con terzi  

soggetti che realizzano le soluzioni FEA in favore dei primi   

Vale la pena sottolineare che per l'ordinamento giuridico italiano, all'art. 55 del DPCM 22 febbraio 2013, la realizzazione di una soluzione di FEA non è soggetta ad autorizzazioni preventive e questa libertà se da un lato rappresenta una facilitazione alla sua diffusione, dall'altro si configura come un limite perché per definizione viene meno l'interoperabilità tra diverse soluzioni di firma.