Plastic Tax e Sugar Tax: cosa sono e quali implicazioni hanno?

  • Tempo di lettura: 5 minuti
sugar tax e plastic tax

La Plastic Tax e la Sugar Tax sono due tipologie di imposte, che colpiscono rispettivamente l’impiego di plastiche monouso e le bevande edulcorate, che dal momento della loro pubblicazione, con la legge di Bilancio 2020 n.216/2019, hanno subito diversi rinvii. Sono infatti state sempre considerate di difficile applicazione, e talvolta ingiuste per le imprese direttamente coinvolte, in quanto a detta di molti, hanno l’unico scopo di cacciare risorse economiche considerando che - insieme anche alla web tax - garantirebbero allo Stato entrate per 2 miliardi di euro. 

Probabilmente ci si attende una svolta il 1° luglio 2024, data che si ritiene possa essere quella della loro ufficiale applicazione, considerando le indicazioni dettate dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n.213 art.1 c.44) in vigore dal 1° gennaio scorso.

Ovviamente, le aziende interessate devono farsi trovare pronte a fronteggiare nuove sfide, aumenti di costi unitari dei prodotti e anche nuove modalità di comunicazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entità alla quale si dovrà dar conto per corrispondere le due tasse. 

Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa sono la Plastic Tax e la Sugar Tax e iniziamo con il dire che nascono su spinta dell’Unione Europea. Nel caso della Plastic Tax intuitivamente, per disincentivare l’uso della plastica monouso in risposta alla direttiva Europea SUP (Single Use Plastics), azione tra l’altro già intrapresa da Stati come Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Lettonia, Danimarca che per prime hanno previsto una tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso. 

Per la Sugar Tax invece, vale la pena sottolineare che una recente sentenza della Corte Costituzionale, precisamente del 27 marzo scorso, ha definito legittima un’imposta sulle bevande zuccherate ed edulcorate. Non si tratta dunque di una trovata italiana, ma altri Stati UE preservano la salute dei propri cittadini cercando di ridurre il consumo di prodotti con elevati quantitativi di zuccheri, considerati responsabili di aumento di peso e obesità, disincentivandone il consumo eccessivo appunto attraverso imposte di questo tipo, così come accaduto in altri Stati o con la Chips Tax in Ungheria.

Plastic Tax

Con la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) art.1 commi da 634 -652 è stata istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con SINGOLO (monouso) impiego detti anche MACSI, ossia dei prodotti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti ALIMENTARI (rientrano nella categoria quindi i piatti, le posate, bicchieri in plastica monouso, buste, bottiglie ecc.) che sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. 

Fanno eccezione quindi quei prodotti:

  • che risultano compostabili nel rispetto della norma UNI EN 13432:2002 o frutto dell’attività di riciclo
  • i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
  • i contenitori medicinali  

Secondo il comma 635, ai fini dell’applicazione dell’imposta, rientrano nella categoria dei prodotti MACSI anche i dispositivi realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche, i prodotti che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o anche i semilavorati e le preforme realizzati appunto mediante l’impiego anche parziale di queste materie plastiche.

La Plastic Tax prevede che il consumo di prodotti di plastica c.d. monouso siano tassati per un valore fisso di 0.45 euro/chilogrammo di materia plastica (nulla è dovuto se il tributo risulta pari o inferiore a 10€) contenuta nei prodotti realizzati nel territorio italiano o provenienti da altri Stati Membri o extra-UE. Il tributo deve essere corrisposto al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio italiano o in altri paesi UE.

Si stima che sul consumatore finale l’impatto sarebbe di circa 4,5 centesimi per bottiglia.

Chi è tenuto al pagamento dell’imposta?  

  • Il fabbricante o il committente dei MACSI, ovvero il produttore residente o non residente in Italia che ha realizzato il prodotto o lo ha ottenuto da altri individui nazionali 
  • L’acquirente o commerciante dei MACSI che lo acquista nell’ambito dell’esercizio della sua attività economica e provenienti da Paesi UE
  • Il cedente se i MACSI provengono da Paesi UE e sono acquistati da consumatore finale  
  • L’importatore se i MACSI provengono da uno Stato extra UE 
  • Non è dovuto alcun versamento se i MACSI sono costruiti in Italia e vengono esportati.

Termini di pagamento e modalità di accertamento  

L’accertamento della Plastic Tax deve avvenire tramite dichiarazioni trimestrali all’ADM, con limite di versamento dell’imposta entro la fine del mese successivo

L’imposta spettante dovrà essere corrisposta ai funzionari ADM che avranno anche il compito di verificarne l’ammontare. L’amministrazione doganale, in particolare, si occuperà anche della riscossione dell’imposta relativa ai MACSI provenienti da Paesi extra Ue.

Inoltre, la legge di Bilancio 2020, per premiare i produttori virtuosi, prevede un rimborso pari al 10% delle spese sostenute per adeguare i propri impianti alla produzione di materiale compostabile. Il credito massimo spettante è di 20mila euro per ciascun beneficiario dell’agevolazione. Viene inoltre riconosciuto un tax credit per la formazione del personale che deve necessariamente acquisire le nozioni indispensabili per raggiungere l’adeguamento dei sistemi. Per ulteriori informazioni si veda comma 78-81 legge n.145/2018. 

Sanzioni 

Le sanzioni sono state rimodulate nel seguente modo:

  • mancato pagamento: dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a € 500.
  • ritardato pagamento: 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a € 250.
  • tardiva presentazione della dichiarazione necessaria all’accertamento e liquidazione dell’imposta e per ogni altra violazione delle disposizioni in esame e delle relative modalità di applicazione: da € 500 ad € 5.000.

Sugar Tax

La Sugar Tax, art. 1 commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) è una tipologia di imposta sulle bevande analcoliche edulcorate, ossia quei prodotti finiti e predisposti all’utilizzazione previa diluzione che rientrano nelle voci NC2009 (es. succhi di frutta, aranciate) e NC2202 (es. birra analcolica, acque minerale e gassate contenenti zucchero o altri dolcificanti) della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di qualsiasi sostanza di origine naturale o sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2%  per volume

Sono esonerate:

  • Le bevande che comprendono complessivamente edulcoranti per un valore inferiore o uguale a 25grammi/litro per i prodotti finiti e 125grammi/litro per quelli predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. 
  • Prodotti alimentari diversi da bevande contenti tali sostanze 

Il valore della tassazione è di: 

  • 10€/ettolitro per i prodotti finiti 
  • 0,25€/chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. 

Chi è tenuto al pagamento dell’imposta?  

La Sugar Tax deve essere versata al momento della cessione delle bevande:

  • Dal fabbricante nazionale o da colui che prevede ad aggiungere le sostanze dolcificanti 
  • L’acquirente al momento del ricevimento nel caso in cui le bevande provengano dal territorio dell’UE
  • Dall’importatore se queste sono dolcificate e importate da paesi extra ue
  • Non è chiamato a pagare l’imposta il fabbricante italiano che esporta il prodotto contenente edulcoranti in altri Paesi UE o extra UE

Termini di pagamento e modalità di accertamento  

La Sugar Tax verrà applicata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto MEF che definirà anche le modalità attuative della norma.

La legge stabilisce che entro il mese successivo alle cessioni effettuate dovranno presentare una dichiarazione mensile e versare l’imposta dovuta

L’accertamento dell’imposta Sugar Tax, anche in questo caso, spetta funzionari ADM.

Sanzioni 

Ci sono tre tipologie di sanzioni applicabili alla Sugar Tax:

  • In caso di mancato pagamento: il doppio o il quintuplo della tassa evasa, partendo da un minimo di 250 euro
  • In caso di ritardo nel pagamento: il 25% della tassa dovuta, partendo da un minimo di 150 euro
  • Se si presenta la dichiarazione in ritardo o per altre violazioni: da 250 fino a 2.500 euro

Modalità operative della Plastic Tax e della Sugar Tax 

Riguardo alle modalità operative si sa ancora poco, e questo è sicuramente un campanello d’allarme per le imprese dei settori coinvolti che entro luglio dovrebbero, qualora non vi fossero ulteriori rinvii, avviare una nuova modalità di comunicazione con ADM. 

Da quello che si apprende, gli interessati dovranno registrarsi telematicamente sul sito dell’ADM per ottenere un codice identificativo necessario per effettuare il versamento delle imposte, rilasciare le dichiarazioni richieste e comunicare con l’ente.  

In particolare, tramite le dichiarazioni effettuate periodicamente (a seconda della tassa) ADM provvederà al calcolo dell’ammontare e a comunicare le modalità di pagamento dell’imposta da versare. Tuttavia, vi è ancora assenza di indicazioni formali e di un provvedimento che renda attuativi i due tributi a 4 anni di distanza dalla loro emissione.

Se e quando le due imposte diventeranno effettivamente attuative, gli operatori dovranno adeguarsi a nuovi adempimenti sia nelle comunicazioni con ADM che nei rapporti con i propri fornitori e i soggetti presenti nella filiera.