Dalla PEC alla REM

L’evoluzione della posta certificata verso la PEC europea.

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Pubblicato il 28 mag 2026Leggilo in 15 min.

La Posta Elettronica Certificata, conosciuta come PEC, è da anni uno degli strumenti più utilizzati in Italia per l’invio di comunicazioni digitali con valore legale. Nata come soluzione nazionale, la PEC ha contribuito in modo decisivo alla digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

Oggi, però, il contesto è cambiato. La trasformazione digitale, l’aumento degli scambi transfrontalieri e l’evoluzione della normativa europea hanno reso necessario un passaggio ulteriore: l’evoluzione della PEC verso un modello interoperabile a livello europeo, basato sulla REM, acronimo di Registered Electronic Mail.

Questo percorso ha l’obiettivo di rendere i servizi di recapito certificato utilizzabili anche in ambito europeo, garantendo identificazione certa delle parti, integrità del contenuto, data e ora di invio e ricezione, interoperabilità tra prestatori di servizi e valore probatorio secondo il quadro normativo eIDAS.

PEC, REM ed eIDAS: perché se ne parla oggi

Il tema dell’evoluzione della PEC è diventato centrale a partire dalla pubblicazione dello standard ETSI EN 319 532-4, annunciata da AgID nel giugno 2022. Lo standard riguarda i profili di interoperabilità tra servizi di Registered Electronic Mail e definisce elementi tecnici fondamentali per consentire il dialogo sicuro tra diversi gestori di servizi di recapito certificato.

La logica è quella di superare il modello esclusivamente nazionale della PEC, aprendo la strada a un servizio conforme al Regolamento europeo eIDAS, capace di funzionare in scenari multi-provider e cross-border.

Il quadro si è ulteriormente evoluto con eIDAS 2.0, cioè il Regolamento UE 2024/1183, entrato in vigore il 20 maggio 2024, che ha modificato il Regolamento eIDAS 910/2014 e rafforzato il ruolo dei servizi fiduciari e dell’identità digitale europea. AgID, nel documento aggiornato REM SERVICES – Policy IT 2.0 del 14 maggio 2024, richiama espressamente eIDAS 2.0 come riferimento per i requisiti tecnici dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato.

Un ulteriore passaggio rilevante è arrivato nel 2025 con il Regolamento di esecuzione UE 2025/1944, dedicato proprio agli standard di riferimento per i processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e alla loro interoperabilità.

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Cos’è la PEC e perché è stata così importante in Italia

La PEC è un sistema di posta elettronica che consente di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio, generando ricevute opponibili a terzi. Secondo AgID, un messaggio inviato da una casella PEC a un’altra casella PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Il suo successo è legato a diversi fattori:

  • riduzione dell’uso della carta
  • risparmio di tempo
  • riduzione degli spostamenti
  • certezza dell’invio e della consegna
  • valore probatorio delle comunicazioni
  • semplicità di utilizzo per imprese, professionisti, PA e cittadini

La PEC è oggi obbligatoria per Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi, professionisti e società. Per i cittadini resta facoltativa, ma può essere utilizzata anche come domicilio digitale tramite INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali.

Anche i numeri confermano la centralità dello strumento. Secondo i dati AgID, a dicembre 2024 risultavano attive in Italia circa 16,2 milioni di caselle PEC.

Perché la PEC deve evolvere verso la REM

La PEC italiana ha rappresentato un modello di riferimento anche a livello europeo, ma nella sua configurazione originaria resta legata al quadro normativo nazionale.

Il limite principale non riguarda il valore della PEC in Italia, che resta pienamente valido, ma la sua interoperabilità europea. Per essere riconosciuto come servizio elettronico di recapito certificato qualificato a livello UE, un sistema deve soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 43 e 44 del Regolamento eIDAS.

In particolare, un servizio qualificato deve garantire:

  • identificazione certa del mittente
  • identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati
  • integrità del contenuto
  • data e ora certe di invio e ricezione
  • protezione da modifiche non autorizzate
  • interoperabilità con altri servizi qualificati europei

È proprio su questi aspetti che si inserisce la REM. La Registered Electronic Mail è il modello tecnico pensato per rendere i servizi di recapito certificato interoperabili tra diversi Stati membri, superando la frammentazione dei sistemi nazionali.

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Cos’è la REM

La REM, acronimo di Registered Electronic Mail, è una forma avanzata di posta elettronica registrata che fornisce evidenze relative all’invio, alla consegna e alla gestione del messaggio.

Il concetto nasce dal lavoro di standardizzazione dell’ETSI, l’European Telecommunications Standards Institute, attraverso il comitato tecnico ESI, dedicato alle firme elettroniche e alle infrastrutture fiduciarie.

Già con la specifica tecnica ETSI TS 102 640, pubblicata a partire dal 2008, l’obiettivo era creare una base comune per garantire una forma coerente di prova negli scambi elettronici in Europa. Successivamente, questo percorso si è evoluto nella norma europea ETSI EN 319 532, applicabile ai servizi di Registered Electronic Mail.

La REM può essere considerata una particolare implementazione di un servizio elettronico di recapito certificato, costruita sul paradigma della posta elettronica ma orientata all’interoperabilità europea.

Il ruolo dello standard ETSI EN 319 532-4

Lo standard ETSI EN 319 532-4 ha rappresentato un passaggio decisivo perché ha definito i profili di interoperabilità tra servizi REM.

In particolare, lo standard introduce il concetto di Common Service Interface, o CSI, cioè un’infrastruttura tecnologica condivisa che consente il dialogo sicuro tra gestori di servizi di recapito certificato qualificato.

Grazie a questa interfaccia, i prestatori di servizi possono scambiare messaggi certificati in modo interoperabile, anche in scenari transfrontalieri. Questo significa che, in prospettiva, un cittadino, un’impresa o una Pubblica Amministrazione potranno inviare comunicazioni certificate verso soggetti di altri Paesi europei, mantenendo le garanzie di sicurezza e valore probatorio previste dal quadro eIDAS.

AgID ha evidenziato nel proprio documento REM Policy IT 2.0 che l’interoperabilità è un elemento centrale del modello italiano e del percorso di transizione verso i servizi elettronici di recapito certificato qualificato.

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eIDAS ed eIDAS 2.0: il quadro normativo europeo

Il Regolamento UE 910/2014, noto come eIDAS, ha introdotto un quadro comune europeo per l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

All’interno di questo quadro rientrano anche i servizi elettronici di recapito certificato, disciplinati dagli articoli 43 e 44.

L’articolo 43 stabilisce gli effetti giuridici dei servizi di recapito certificato, riconoscendo che i dati inviati e ricevuti tramite tali servizi non possono essere respinti come prova in giudizio solo perché in forma elettronica.

L’articolo 44, invece, definisce i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati.

Con eIDAS 2.0, il quadro normativo è stato aggiornato per rafforzare identità digitale, servizi fiduciari e interoperabilità. Nel documento REM Policy IT 2.0, AgID richiama in particolare i nuovi riferimenti all’interoperabilità tra servizi elettronici di recapito certificato qualificato, prevedendo che i prestatori possano concordare framework interoperabili conformi ai requisiti del Regolamento.

Dal 2022 al 2026: cosa è cambiato davvero

Rispetto al quadro del 2022, oggi il percorso verso la PEC europea è più maturo.

Nel 2022 la pubblicazione dello standard ETSI EN 319 532-4 aveva rappresentato il passaggio tecnico necessario per parlare concretamente di interoperabilità europea della PEC.

Nel 2024 è arrivato un aggiornamento importante con la pubblicazione della versione 2.0 del documento AgID REM SERVICES – Criteri di adozione degli standard ETSI – Policy IT, che definisce i requisiti tecnici per un servizio elettronico di recapito certificato qualificato conforme a eIDAS e aggiornato alla luce di eIDAS 2.0.

Nel 2025, il Regolamento di esecuzione UE 2025/1944 ha ulteriormente consolidato il quadro europeo, stabilendo regole applicative per gli standard di riferimento relativi ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e alla loro interoperabilità.

Di conseguenza, oggi non è corretto presentare il 2024 come data conclusiva del passaggio dalla PEC alla REM. È più preciso parlare di un processo di transizione in corso, nel quale il quadro tecnico e regolatorio è stato progressivamente definito, ma l’effettiva piena operatività dipende dagli adeguamenti dei gestori, dalle verifiche di conformità e dall’applicazione delle regole europee.

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PEC e REM: quali sono le differenze principali

La PEC e la REM hanno una base comune: entrambe servono a certificare l’invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche. La differenza principale riguarda però il perimetro giuridico e tecnico.

La PEC è nata come sistema italiano, disciplinato dalla normativa nazionale e pienamente valido nei rapporti interni. La REM, invece, è pensata per il contesto europeo e per l’interoperabilità tra prestatori di servizi qualificati di diversi Stati membri.

In sintesi:

Aspetto PEC REM / PEC europea
Ambito principale Italia Unione Europea
Riferimento normativo normativa nazionale, CAD, regole AgID eIDAS, eIDAS 2.0, standard ETSI
Valore probatorio nazionale europeo, se qualificata
Interoperabilità tra gestori PEC italiani tra prestatori qualificati europei
Identificazione delle parti prevista dal sistema italiano rafforzata secondo i requisiti eIDAS
Obiettivo certificare invio e consegna garantire recapito certificato qualificato interoperabile



La PEC italiana resta valida?

Sì. La PEC continua a essere valida e utilizzabile in Italia. Non esiste una “scadenza generalizzata” che renda improvvisamente inutilizzabili le caselle PEC già attive. Le comunicazioni PEC mantengono il proprio valore nel quadro normativo italiano.
Il percorso verso la REM non va quindi interpretato come una sostituzione immediata e automatica della PEC, ma come una sua evoluzione verso un modello europeo, interoperabile e qualificato. Per utenti, imprese e professionisti, il passaggio operativo dipenderà dalle indicazioni dei gestori PEC e dalle modalità con cui verranno completati gli adeguamenti tecnici richiesti. In molti casi, l’evoluzione potrà richiedere procedure di identificazione più robuste, autenticazione rafforzata e aggiornamento delle condizioni del servizio.

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Il ruolo di AgID nella transizione alla PEC europea

AgID ha avuto e continua ad avere un ruolo centrale nel percorso di evoluzione della PEC.

L’Agenzia:

  • definisce e aggiorna le regole tecniche della PEC
  • gestisce la qualificazione e l’elenco dei gestori
  • vigila sulle attività dei gestori iscritti
  • coordina il percorso italiano verso l’adozione degli standard ETSI
  • contribuisce al raccordo tra modello nazionale e quadro europeo

Sul proprio sito, AgID specifica che i gestori PEC trasmettono periodicamente i dati relativi alle caselle in esercizio e al numero di messaggi gestiti, rendendo disponibile una serie storica dei dati a partire dal 2007. Dal 2023, la raccolta dei dati avviene con cadenza quadrimestrale.

Questo conferma non solo il ruolo regolatorio di AgID, ma anche la funzione di monitoraggio di un’infrastruttura ormai essenziale per la digitalizzazione del Paese.

Cosa cambia per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni

Per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, l’evoluzione dalla PEC alla REM porterà benefici soprattutto in termini di interoperabilità e riconoscimento europeo.

I principali vantaggi attesi sono:

  • possibilità di inviare comunicazioni certificate anche verso soggetti di altri Paesi UE
  • maggiore certezza sull’identità di mittente e destinatario
  • rafforzamento del valore probatorio delle comunicazioni transfrontaliere
  • maggiore sicurezza nei processi di invio e ricezione
  • integrazione con il quadro europeo dei servizi fiduciari
  • migliore supporto ai processi digitali cross-border

Per le imprese che operano con clienti, fornitori o partner europei, la REM potrà diventare uno strumento strategico per semplificare le comunicazioni ufficiali e ridurre la dipendenza da strumenti analogici o da procedure nazionali non interoperabili.

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Dalla PEC alla REM: a che punto siamo

Il percorso avviato con la PEC italiana ha anticipato molte esigenze che oggi sono al centro della strategia digitale europea: certezza delle comunicazioni, valore probatorio, riduzione della carta, digitalizzazione dei rapporti con la PA e fiducia negli scambi elettronici.

La pubblicazione dello standard ETSI EN 319 532-4, l’aggiornamento dei criteri AgID nel 2024 e il Regolamento di esecuzione UE 2025/1944 confermano che l’evoluzione verso la REM non è più solo una prospettiva tecnica, ma un processo regolatorio e operativo ormai avviato.

La PEC non scompare nell’immediato, ma si prepara a evolvere in un servizio più sicuro, interoperabile e coerente con il mercato digitale europeo.

Per gli utenti finali, il consiglio è monitorare le comunicazioni del proprio gestore PEC e verificare eventuali richieste di adeguamento, soprattutto per quanto riguarda identificazione, autenticazione e aggiornamento del servizio.

Per aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, invece, è il momento di considerare la PEC europea non solo come un obbligo futuro, ma come un’opportunità per rendere più efficienti, sicure e riconoscibili le comunicazioni digitali anche oltre i confini nazionali.

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