Il CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, collega l’importazione di alcune merci ad alta intensità emissiva a un prezzo del carbonio equivalente a quello sostenuto dai produttori UE nel sistema ETS / EU ETS.
La dichiarazione doganale resta il passaggio che abilita l’importazione, ma il CBAM aggiunge un ulteriore livello di compliance: raccolta dei dati emissivi, rendicontazione, responsabilità del dichiarante e, nella fase definitiva, gestione dei certificati CBAM.
Dal 1° gennaio 2026 è iniziata la fase definitiva del meccanismo. Questo significa che le imprese che importano merci soggette a CBAM devono presidiare il processo non solo dal punto di vista doganale, ma anche sotto il profilo organizzativo, documentale e amministrativo. La Commissione europea conferma che gli importatori di merci CBAM, o i loro rappresentanti doganali indiretti, devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.
Perché è stato introdotto: coerenza con ETS e politiche climatiche UE
Senza un carbon pricing globale, la riduzione delle emissioni all’interno dell’Unione europea può essere vanificata da importazioni provenienti da Paesi con standard climatici meno stringenti o da fenomeni di delocalizzazione produttiva.
Il CBAM si collega alla revisione dell’EU ETS proprio per allineare progressivamente il costo del carbonio tra produzione europea e importazioni da Paesi terzi. In termini operativi, questo significa che il dato doganale non è più sufficiente da solo: per alcune categorie di merci è necessario collegare importazione, classificazione doganale, quantità, origine e dati emissivi.
Obiettivi: riduzione carbon leakage e allineamento competitivo
Il punto chiave è il carbon leakage. Se i costi ambientali incidono solo sulla produzione UE, alcune filiere potrebbero spostare produzione o approvvigionamenti verso aree con costi ambientali inferiori.
Il CBAM mira a ridurre questo effetto e a rendere più comparabili i costi ambientali tra prodotti realizzati nell’Unione europea e prodotti importati. Per le imprese importatrici, l’impatto è concreto: diventa necessario costruire un processo stabile per raccogliere dati dai fornitori, validarli, collegarli alle importazioni e renderli disponibili in caso di controlli.
Operatori e filiere interessate
Operativamente, il CBAM riguarda chi presenta la dichiarazione doganale di importazione per merci incluse nel perimetro del regolamento, tipicamente l’importatore UE.
In caso di rappresentanza doganale indiretta, gli obblighi possono ricadere sul rappresentante, che agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore. Per questo è importante chiarire nei contratti, nelle deleghe e nei flussi operativi chi raccoglie i dati, chi li valida, chi li conserva e chi gestisce eventuali rettifiche.
La responsabilità CBAM non può essere trattata come un semplice adempimento esterno: deve essere governata dall’azienda attraverso ruoli, procedure e controlli documentati.
Materie prime, semilavorati e categorie attualmente incluse
I prodotti soggetti a CBAM ricadono oggi in sei settori principali:
- cemento
- ferro e acciaio
- alluminio
- fertilizzanti
- elettricità
- idrogeno
Il perimetro è definito dai codici doganali CN indicati nell’Allegato I del regolamento. Di conseguenza, la classificazione doganale è il primo controllo da fare, soprattutto in presenza di materie prime, semilavorati, componenti o prodotti complessi.
Un errore di classificazione può generare due problemi opposti: omettere importazioni che avrebbero dovuto essere considerate CBAM oppure rendicontare merci che non rientrano effettivamente nel perimetro.
Soglia de minimis e possibili estensioni future
Prima dell’avvio della fase definitiva sono state introdotte misure di semplificazione, tra cui una soglia de minimis basata sulla massa importata.
In base alla semplificazione approvata, le importazioni fino a 50 tonnellate annue per importatore non sono soggette agli obblighi CBAM. La misura è pensata per ridurre il carico amministrativo soprattutto per PMI e operatori con volumi ridotti, mantenendo comunque coperta la quasi totalità delle emissioni rilevanti.
Per le aziende, questo non elimina la necessità di presidiare il tema. Al contrario, rende ancora più importante monitorare i volumi importati per codice CN, fornitore e anno, così da capire se la soglia viene superata e se scattano gli obblighi.
La Commissione continua inoltre a monitorare il meccanismo, anche in vista di possibili ampliamenti futuri ad altri prodotti o a prodotti più a valle. Per questo la mappatura CBAM non deve essere considerata un’attività una tantum, ma un controllo da aggiornare quando cambiano codici doganali, gamme prodotto o fonti di approvvigionamento.
Impatto sulle imprese importatrici e sulle filiere globali
Il CBAM introduce una nuova variabile nei processi di importazione: la qualità del dato emissivo. Se il dato non è disponibile, non è coerente con le metodologie richieste o non è supportato da evidenze documentali, aumentano le correzioni, i tempi di chiusura e il rischio di controlli. Nella fase definitiva, inoltre, il tema ha anche un impatto economico collegato ai certificati CBAM.
Per questo il CBAM non riguarda solo sostenibilità o dogane, ma coinvolge acquisti, logistica, amministrazione, compliance e sistemi informativi.
Dati richiesti (carbon footprint diretta / indiretta)
La rendicontazione CBAM collega le quantità importate alle emissioni incorporate nei prodotti. I dati da presidiare riguardano, in particolare:
- codice CN
- quantità importate
- Paese di origine
- MRN e riferimenti doganali
- produttore e impianto di produzione
- emissioni incorporate dirette
- emissioni indirette, dove previste
- eventuale carbon price pagato nel Paese di origine, se documentabile
In pratica, è necessario far dialogare dati doganali, dati del fornitore e dati amministrativi. CN, quantità, origine e MRN arrivano dai flussi doganali; le emissioni e il metodo di calcolo arrivano dal produttore; ordini, fatture e contratti sono invece il punto di aggancio amministrativo e documentale.
Misurazione delle emissioni: dichiarate, calcolate, stimate
Durante la fase transitoria sono state ammesse alcune modalità semplificate o alternative di rendicontazione. Dal 2025 il riferimento si è progressivamente spostato sulla metodologia UE, rendendo meno sostenibile l’uso di stime deboli o dati non documentati.
Nella fase definitiva, il dato emissivo deve essere raccolto e validato con maggiore rigore. Questo significa che le aziende devono strutturare un processo per ottenere informazioni affidabili dai fornitori, verificare completezza e coerenza dei dati e conservare le evidenze utilizzate.
L’obiettivo non è solo compilare una dichiarazione, ma rendere difendibile il dato in caso di verifica.
Responsabilità dell’importatore vs dichiarazioni del produttore estero
Anche se i dati emissivi arrivano dal produttore extra-UE, la responsabilità della dichiarazione resta in capo al dichiarante CBAM.
Dal 2025, il CBAM Registry consente ai produttori extra-UE di caricare i dati di impianto e condividerli con i dichiaranti. Questa possibilità può semplificare lo scambio informativo, ma richiede coordinamento su accessi, identificativi, EORI, responsabilità e aggiornamento periodico dei dati.
È quindi opportuno definire un flusso strutturato con i fornitori: template standard, calendario di aggiornamento, controlli minimi di coerenza e archiviazione delle evidenze.
Fase transitoria → obblighi di rendicontazione
La fase transitoria CBAM si è svolta dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. In questo periodo non era previsto l’acquisto di certificati, ma l’invio di report trimestrali relativi alle importazioni di merci soggette al meccanismo.
L’ultimo report della fase transitoria, relativo al quarto trimestre 2025, aveva scadenza 31 gennaio 2026.
Questa fase ha avuto una funzione preparatoria: permettere alle imprese di mappare i prodotti, raccogliere dati dai fornitori, testare i flussi di rendicontazione e individuare criticità operative prima dell’entrata a regime.
Fase definitiva: dichiarante autorizzato e certificati CBAM
Dal 1° gennaio 2026 è iniziata la fase definitiva del CBAM. Per importare merci soggette al meccanismo è necessario operare come dichiarante CBAM autorizzato oppure tramite un rappresentante doganale indiretto autorizzato. La Commissione europea invita gli importatori di merci CBAM, o i loro rappresentanti indiretti, a richiedere lo status attraverso il modulo di autorizzazione del CBAM Registry.
Con la fase definitiva entra anche la componente economica collegata ai certificati CBAM. I certificati saranno messi in vendita a partire dal 1° febbraio 2027 per coprire le importazioni effettuate nel 2026. Questo rende necessario presidiare il tema anche in ottica di budgeting, cash flow e marginalità, soprattutto per imprese con volumi elevati o filiere esposte a prodotti ad alta intensità emissiva.
Tempistiche e scadenze periodiche
Il CBAM è strettamente collegato alle importazioni. Se cambiano i dati doganali, ad esempio per rettifiche, storni o variazioni di quantità, deve essere aggiornata anche la rendicontazione CBAM.
Il processo funziona quando esiste una riconciliazione periodica tra MRN, importazioni e dataset CBAM, con tracciabilità delle modifiche, delle approvazioni e delle evidenze utilizzate. In assenza di questa riconciliazione, aumenta il rischio di disallineamenti tra ciò che è stato importato, ciò che è stato rendicontato e ciò che sarà rilevante ai fini dei certificati.
Difficoltà nel reperire informazioni dai fornitori extra-UE
Molti fornitori extra-UE non hanno processi maturi o non vogliono condividere dettagli di impianto. Serve un approccio "fornitore-centrico", che con template chiaro, SLA, canale unico di raccolta e (quando possibile) uso del portale operatori per evitare reinvii e versioni.
Validazione e affidabilità dei dati dichiarati
La verifica dei dati forniti dai produttori extra-UE dovrebbe essere pragmatica, e dovrebbe tenere conto di completezza campi, unità di misura, coerenza nel tempo, plausibilità. Questo passaggio è spesso il collo di bottiglia: pianificalo nel calendario (non "a fine trimestre").
Rischi: irregolarità dichiarative, rettifiche, controlli, sanzioni
Le regole UE prevedono controlli e penalità nazionali per omissioni o dati errati. Il rischio si riduce predisponendo un dossier per ogni fornitore/impianto (dato emissioni, metodo, evidenze) collegato alle importazioni (MRN) e conservato per audit e controlli ispettivi.
Domande frequenti
Contare il codice CN nell’Allegato I. Se si hanno prodotti "borderline" (kit, componenti, miscele), verificare la classificazione: l’errore può generare omissioni di rendicontazione o report non dovuti.